Poggibonsi, reclamo respinto e multa di 10.000 euro

In attesa dell’esito dell’esposto alla Procura Federale, è stato il giudice sportivo il primo a pronunciarsi sulle vicende di domenica, respingendo il reclamo del Poggibonsi e omologando il risultato della partita contro il Foligno.

LegaProIl Giudice Sportivo,

– letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Poggibonsi,

osserva

– la società Poggibonsi chiede che sia disposto la ripetizione della gara Poggibonsi- Foligno terminata con il risultato di 2 a 1 in favore della società toscana. Tale risultato impedisce alla reclamante di partecipare ai Play-off per una peggiore differenza reti rispetto alla società Teramo, che nella stessa giornata ha battuto la Salernitana con il risultato di 4 a 1;

– la reclamante motiva la richiesta con l’inosservanza delle regola della contemporaneità dell’inizio della gara di cui al Com. Uff. n. 146/DIV del 21.3.2013, in quanto la gara Teramo – Salernitana è stata sospesa per 27’minuti a causa di una forte pioggia e pertanto la società abruzzese “ha potuto disputare una parte della propria gara avendo già la certezza del risultato maturato nella gara Poggibonsi – Foligno e con la consapevolezza che segnando 4 reti, come è poi accaduto, avrebbe ottenuto il diritto di accedere ai play-off per una migliore differenza reti rispetto allo stesso Poggibonsi”;

– rilevato che la disposizione richiamata dal Com. Uff. n. 146/DIV fa riferimento solo al “contemporaneo inizio” delle gare, ma nulla dice riguardo ad eventuali sospensioni del gioco o a possibili rinvii delle partite per cause sopravvenute ed imprevedibili, ritiene questo Giudice Sportivo che non si possa condividere l’affermazione della società istante riguardo ad una necessitata sospensione della propria gara, perché un simile principio finirebbe con il creare reazioni a catena di difficile gestione, posto che il Comunicato riguarda, dalla 14^ giornata di ritorno per le gare del Campionato di 2^ divisione;

– per questi motivi,

delibera

– di respingere il reclamo proposto dalla società Poggibonsi confermando il risultato acquisito in campo (Poggibonsi 2 – Foligno 1).

La società giallorossa è stata multata di 10.000 euro “perché propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano due fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco, nonché per lancio di alcune bottigliette senza conseguenze; al 27′ del 2° tempo propri sostenitori lanciavano verso uno degli assistenti numerose bottiglie in plastica, monetine e tappi di plastica, una bottiglia di birra vuota; tali lanci proseguivano nel corso della gara e al 38′ l’assistente veniva colpito al volto da un tappo di plastica, senza conseguenze per la persona; inoltre, i lanci venivano accompagnati da offese e minacce nei confronti della terna arbitrale; al termine della gara, quando la terna arbitrale si accingeva a lasciare lo stadio, la stessa veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che colpiva l’arbitro su un scarpa; i tre ufficiali di gara erano infine costretti a lasciare lo stadio dopo oltre 30’minuti di attesa, con la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Poggibonsi e dei Carabinieri; gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, un addetto federale e l’Istituzione calcistica.”