Il comunicato ufficiale della giustizia sportiva sicuramente non regala un sorriso alla Fiorentina. Oltre all’inammissibilità del ricorso viene spiegato perché non è comparabile la richiesta della Prova TV ad alcuni noti casi del passato.
Vediamo nel dettaglio cosa è stato scritto (in neretto i passaggi che riteniamo più importanti, ndr):
Il Giudice sportivo, premesso che al 46° del secondo tempo, l’Arbitro sanzionava il calciatore viola Cuadrado Bello Juan Guillermo, dopo un contrasto di giuoco con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore partenopea, con un’ammonizione per “simulazione”; il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso; a mezzo fax ritualmente pervenuto alle ore 11 del giorno 31 ottobre 2013, l’A.D. della soc. Fiorentina richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse a mezzo mail, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall’Arbitro e ad escludere pertanto la consequenziale sanzione disciplinare;
osserva
la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario.
L’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione.
In tal senso questo Ufficio ha già deliberato con C.U. n. 60 del 26 settembre 2006 (calciatore Franco Brienza), mentre il provvedimento adottato con C.U. n. 53 del 21 settembre 2006 (calciatori Luca Toni e Massimo Paci), richiamato dalla soc. Fiorentina, deve ritenersi non conferente in quanto aveva per oggetto una segnalata simulazione da cui era conseguita un’espulsione “diretta” per “condotta violenta”. Ma la società richiedente invita “a non fermarsi dinanzi al mero dato letterale della norma” estendendo, in nome di un principio generale di equità, l’ammissibilità della “prova televisiva” all’ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta dall’Arbitro che, al contrario, avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore ammonito e quindi espulso “non” direttamente. Invito che non può essere accolto in quanto, in tal modo, il Giudice non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco, dando per scontata, nell’ipotesi in esame, l’assegnazione di un calcio di rigore, con una valutazione di competenza esclusiva del Direttore di gara.